A fronte della sempre più diffusa “criminalità d’impresa”, il D. Lgs 231/2001 ha introdotto la responsabilità c.d. amministrativa dell’ente, prevedendo ben oltre 90 fattispecie di reati.
La lista dei reati compresi nel Decreto, inizialmente focalizzata sui rapporti con la P.A., copre ora potenzialmente tutte le aree di attività dell’impresa. Si riportano qui di seguito gli aggiornamenti normativi introdotti a partire dal 2008.
Aggiornamenti normativi al D. Lgs 231/2001 introdotti nel 2010
- Illeciti ambientali e responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/01 – La Direttiva 2008/99/CE sui reati ambientali, pubblicata il 6 dicembre, dovrà essere recepita entro il 26 dicembre 2010; per tale data, pertanto, gli illeciti ambientali verranno dovranno essere inseriti tra i reati suscettibili di determinare la responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/01.
- L’articolo 25-ter del D.Lgs. 231/01 richiama espressamente l’art. 2624 del Codice Civile “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione”, abrogato ai sensi dell’art. 37, co. 34 del D.Lgs. 39/2010, che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Le società, pertanto, non potranno più essere chiamate a rispondere nel caso si configurasse tale illecito.
I nuovi reati presupposto introdotti nel 2009
1) reati previsti dall’art. 24-ter – Delitti di criminalità organizzata
[Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]
- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all’acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 d. lgs 286/1998 (Art. 416, sesto comma c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.); associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/90)
[Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote, nonché la sanzione interdittiva non inferiore ad 1 anno.) associazione per delinquere (Art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.); delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p) [Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, nonché la sanzione interdittiva non inferiore ad 1 anno.]
2) reati previsti dall’art. 25-bis – Reati di falso nummario
[Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09]
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.) [Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria sino a 500 quote e la sanzione interdittiva sino ad 1 anno.]
3) reati previsti dall’art. 25-bis.1 - Delitti contro l’industria e il commercio
[Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]
- Turbata libertà dell’industria o del commercio (Art. 513 c.p.); Frode nell’esercizio del commercio (Art. 515 c.p.); Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.); Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.); Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.); Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater. c.p.) [Per tali reati è prevista la sola sanzione pecuniaria sino a 500 quote] Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis. c.p.); Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.).[Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria sino a 800 quote, unitamente alla sanzione interdittiva]
4) reati previsti dall’art. 25 nonies – Delitti in materia di violazioni del diritto d’autore
[Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]
- Sanzioni penali in materia di diritto d’autore ai sensi degli Artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies della Legge n. 633/1941 (legge sul diritto d’autore) [Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria sino a 500 quote, unitamente alla sanzione interdittiva fino ad un anno.]
5) reati previsti dall’art. 25 novies – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
[Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4]
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
Nuovi reati presupposto introdotti nel 2008
1) reati previsti dall’art. 24-bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati
[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]
- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)