Alcune novità in tema di privacy.
Nella riunione del 5 maggio 2011 il Consiglio dei MInistri ha approvato il Decreto-Legge c.d. “Sviluppo”.
All’art. 6 del suddetto Decreto si legge che, “per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese [...] in corretta applicazione della normativa europea, le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese“.
In particolare, il co. 2 della richiamata disposizione del Decreto interviene sull’art. 5 del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003), introducendo un comma 3 bis, secondo il quale “Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo – contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all’applicazione del presente codice.”.
Informative e/o richieste di consenso non sembrerebbero dunque più necessarie se si trattano dati personali relativi a persone giuridiche, esclusivamente per questioni amministrativo-contabili, nel senso chiarito dalla nuova norma. Secondo il Decreto, i “trattamenti effettuati per finalità amministrativo – contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale – assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro”
Altra novità riguarda il DPS. Infatti per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertificazione.
E’ evidente che il nostro legislatore sta attuando una semplificazione, ma cosa ne pensa il Garante della Privacy?